Lo Statuto

LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita un’associazione denominata “Centro di eccellenza Laurence K.J. Feininger – Associazione culturale  per la ricerca musicale”.

La sede è situata in Trento, Vicolo Colico, n. 10.

La durata dell’Associazione è fissata al 31.12.2030 salvo proroghe per delibera dell’assemblea degli associati e salvo scioglimenti ai sensi di legge o statuto ovvero per delibera dell’assemblea degli associati.

 

Articolo 2 – Oggetto

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità: la ricerca, lo studio, la divulgazione, la valorizzazione sotto ogni forma del patrimonio musicale di ogni epoca e stile, primariamente dei beni librari conservati presso la “Biblioteca musicale Laurence K.J. Feininger” di Trento, dei Codici musicali trentini del Quattrocento e di altri patrimoni bibliografico-musicali, sia pubblici che privati.

In particolare, l’Associazione si propone di promuovere:

  1. lo studio paleografico-filologico e la pubblicazione dei patrimoni musicali in continuità con l’ampia produzione avviata da Laurence Feininger con le collane della “Societas universalis Sanctæ Ceciliæ” dedicate alla produzione sacra quattrocentesca europea, alla policoralità del Sei-Settecento, al Canto cristiano liturgico;
  2. l’inventariazione e la descrizione dei manoscritti, delle edizioni musicali, di foto, microfilm e altro materiale audiovisivo e informatico sia della “Biblioteca Feininger” che di altre biblioteche e archivi pubblici e privati;
  3. la pubblicazione di bibliografie e cataloghi (sia cartacei, sia informatizzati);
  4. l’implementazione del patrimonio bibliografico della “Biblioteca Feininger” sia antico che moderno e la costituzione di una biblioteca specializzata di ricerca musicologia con strumenti bibliografici moderni e studi di contorno;
  5. il potenziamento del patrimonio bibliografico attraverso l’acquisizione di fondi librari pubblici e privati;
  6. la promozione di iniziative, anche di ordine logistico, per rendere fruibile al pubblico i patrimoni unificati della “Biblioteca Feininger”, dei Codici musicali del Quattrocento e di ulteriori acquisizioni;
  7. l’esecuzione, la diffusione e la valorizzazione dei repertori oggetto di studio anche attraverso il “Gruppo vocale Laurence K.J. Feininger” appositamente dedicato;
  8. l’organizzazione di corsi e seminari riguardanti il materiale bibliografico-musicale;
  9. l’organizzazione di concorsi, l’erogazione di borse di studio e premi per studi musicologici;
  10. l’organizzazione di esposizioni, conferenze, convegni, tavole rotonde, seminari di studio;
  11. l’organizzazione di concerti, festivals, manifestazioni di carattere musicale che valorizzino il patrimonio della Associazione, principalmente attraverso il Festival “Trento Musicantica” che da 24 anni promuove la conoscenza e la divulgazione delle fonti musicali antiche;
  12. la creazione di un sito web che pubblicizzi le iniziative della Associazione e informi studiosi e appassionati sulle attività di ricerca.

L’Associazione collabora con tutti quegli Enti, Istituzioni ed Organizzazioni internazionali, nazionali e locali, nei quali riconosca coincidenza di scopi ed obiettivi.

L’Associazione consegue i propri scopi statutari anche attraverso:

  • la stipula di atti e contratti per gestire e finanziare le proprie attività nonché di convenzioni con Enti pubblici e privati nel rispetto dei propri scopi;
  • la partecipazione ad Associazioni Enti e Istituzioni pubbliche e private la cui attività sia attinente agli scopi dell’Associazione nonché il concorso alla costituzione degli stessi.

 

Articolo 3 – Soci

All’Associazione possono aderire:

  1. le persone fisiche;
  2. le persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati o le Associazioni (per il tramite di un loro rappresentante);

che condividono idee, finalità, scopi ed obiettivi dell’Associazione espressi nell’atto costitutivo e nello Statuto.

Gli associati si distinguono in: Soci Fondatori, Soci Effettivi e Soci Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivendo il presente atto costitutivo, hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione culturale.

Sono Soci Effettivi coloro che abbiano richiesto di far parte dell’associazione condividendone gli ideali e gli scopi, con il proposito di partecipare alle attività da questa predisposte, e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

L’accoglimento della domanda comporta il versamento della quota associativa di cui al successivo articolo 8 per l’anno solare in corso alla data della domanda. Il mantenimento dello status di socio per ciascuno degli anni seguenti a quello di prima adesione avviene mediante il versamento annuale della quota associativa in assenza di ogni altra diversa formalità.

Sono Soci Benemeriti le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo della cultura e delle attività pubbliche o per gli importanti lasciti effettuati a favore dell’Associazione. Possono essere esonerati dal versamento della quota associativa.

Può essere socio effettivo, qualunque persona fisica o giuridica che, condividendo gli ideali dell’Associazione e l’interesse per gli scopi e gli obiettivi di questa, inoltri richiesta scritta di adesione al Consiglio Direttivo e da questo venga accettata a norma dell’articolo 8 del presente Statuto e conseguentemente versi la quota annuale di partecipazione fissata a norma dell’articolo 8.

Ogni associato per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.

L’associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione Culturale dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso al momento della comunicazione del recesso.

L’esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.

Sono esclusi di diritto i soci Fondatori ed Effettivi che non rinnovino il versamento della quota associativa in ciascun anno solare.

Possono essere esclusi gli associati che arrechino grave preguidizio o significativi danni morali o materiali  alla Associazione.

 

Articolo 4 – Finanziamento

 L’Associazione Culturale provvede al conseguimento dei propri fini tramite le liberalità degli associati e di terzi, tramite le quote associative che annualmente stabilisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione per i soci Fondatori e per i soci Aderenti, tramite corrispettivi specifici versati dagli associati per la fruizione dei servizi messi a disposizione dall’Associazione e tramite i corrispettivi derivanti da altre attività rivolte sia ad associati sia ad esterni che possano apportare all’Associazione i mezzi, economici e non, funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni, di qualsiasi natura da privati, aziende ed enti quali Comune, Provincia, Regione, Enti nazionali ed internazionali sia pubblici che privati offrendo la propria assistenza, consulenza, collaborazione in ognuno dei campi in cui svolgere la propria attività.

Eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti tra i soci durante la vita dell’Associazione, ma andranno ad accrescere la dotazione del Fondo Comune e saranno reinvestiti per il conseguimento degli scopi ed obiettivi sociali.

 

Articolo 5 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio direttivo;
  4. il Collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 6 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie anche al di fuori della sede sociale.

Potranno prender parte delle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua.

E’ ammessa una sola delega per ogni socio partecipante.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 di aprile di ciascun anno per l’approvazione in particolare del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo, per l’anno in corso.

La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l’ordine del giorno.

In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio direttivo.

La convocazione dell’assemblea deve essere resa nota almeno 15 giorni prima della data della convocazione stessa, mediante invito scritto, inviato al domicilio dei singoli soci.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco della materie da trattare.

Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano a maggioranza dei soci presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei soci presenti.

L’Assemblea è presieduta dal presidente o dal Vicepresidente (ove nominato). In caso di loro assenza o impedimento l’Assemblea eleggerà il suo Presidente. L’Assemblea nomina un segretario, e, occorrendo, uno o più scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni.

Spetta all’assemblea ordinaria dei soci:

  1. deliberare sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
  2. deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
  3. eleggere il Consiglio Direttivo la cui composizione viene determinata in 5 membri ma che può essere variata con delibera assembleare anche in assenza del quorum previsto per le modifiche dello Statuto;
  4. ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l’approvazione assembleare;
  5. eleggere il Collegio dei Revisori dei conti nominando il presidente;
  6. le modificazioni dello Statuto;
  7. g) lo scioglimento della Associazione.

 

Articolo 7 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli provvede alla direzione e gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima successiva riunione e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente (ove nominato).

 

Articolo 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente da cinque membri eletti dall’Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con la maggioranza dei presenti. 

E’ ammessa la sostituzione di componenti del Direttivo stesso, che si siano dimessi volontariamente, con soci regolarmente iscritti al fine di mantenere invariato il numero dei componenti il Direttivo stesso. I sostituti durano in carica fino alla prima Assemblea utile dei soci la quale dovrà eventualmente ratificare la nomina.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell’associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’art. 38 del Codice Civile.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solamente quelli che per legge o statuto siano riservati all’Assemblea.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti.

 

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

  1. programmare l’attività dell’associazione nel rispetto delle direttive dell’assemblea;
  2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea e deliberare le quote associative annue;
  3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
  4. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
  5. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  6. proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto.

Per ogni settore di attività il Consiglio direttivo può individuare le strutture gestionali più idonee (Comitato Scientifico, Comitato di Redazione, etc), nominandone i responsabili e stabilendo eventualmente un regolamento che ne definisca le modalità di funzionamento. Ciascun responsabile risponde al Consiglio direttivo dell’attività svolta nel proprio settore.

 

Articolo 9 – Collegio dei Revisori dei Conti

 Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo interno: ha il compito di garantire che l’attività amministrativa sia conforme agli obiettivi stabiliti dallo Statuto.

Collabora con il Consiglio Direttivo nello svolgimento della sua funzione di indirizzo e di controllo.

Svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea. I I Revisori durano in carica quanto i Consiglieri.

 

Articolo 10 – Contabilità e bilancio

L’esercizio sociale si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo procederà alla compilazione del bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori. Detto bilancio, eventualmente corredato anche da una relazione dell’organo di controllo, dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati almeno 10 giorni prima la data prevista per l’Assemblea da tenersi entro il 30 di aprile.

 

Articolo 11 – Scioglimento

L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione, a maggioranza assoluta, dell’assemblea dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione i beni della stessa verranno attribuiti ad una Associazione o ad un ente, scelti dall’Assemblea, con fini analoghi a quelli dell’associazione stessa.

 

Articolo 12 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se applicabili, le norme stabilite dal Codice Civile.

 

Firmato i soci fondatori